FAQ

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Il mercato dell'energia

Il Mercato Libero

Secondo quanto previsto dall’Unione europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore domestico e non domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione. Chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto “mercato libero”, dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando l’offerta che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo. Al cliente finale che non esercita questa scelta o che è impossibilitato a farlo,saranno applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità.

Dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, occorre stipulare un nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.

Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da uno a due mesi: la nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve essere comunicata dal nuovo venditore al momento della firma del contratto.

No. Cambiare venditore non costa, salvo gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

Le Condizioni Regolate dall'Autorità

E’ la fornitura di energia elettrica, con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità, per i clienti che ne hanno diritto e che non scelgono un nuovo contratto nel mercato libero.

Il Servizio di Maggior Tutela si applica alle utenze domestiche, alle utenze per usi diversi dall’abitazione o per illuminazione pubblica (ossia piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro).

Sì, alla Maggior Tutela possono attualmente tornare anche i clienti che hanno già sottoscritto un’offerta nel mercato libero. Inoltre possono tornare anche i clienti che rimangono senza venditore (ad esempio in seguito al fallimento dell’impresa di vendita).

No. Per l’eventuale procedura di rientro dal mercato libero al Servizio di Maggior Tutela non è previsto alcun costo, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

Regole di Trasparenza e Correttezza

La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas per i clienti domestici ha comportato l’introduzione di nuove forme di tutela del consumatore – soprattutto per quanto riguarda informazione e trasparenza delle offerte commerciali, prezzi, bollette – che sono andate ad aggiungersi a quelle già previste sulla qualità commerciale e sulla continuità del servizio. Si tratta di un insieme di norme volte a mettere il cliente in condizioni di poter scegliere in modo conveniente e consapevole tra le diverse offerte in concorrenza tra loro.

A tutela dei consumatori, l’Autorità ha emanato  il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale che le società venditrici sono tenute a rispettare. Il Codice contiene le regole comportamentali di correttezza e trasparenza che i venditori devono applicare per la promozione delle offerte, la conclusione o la modifica del contratto, in modo da garantire ai clienti sia le informazioni necessarie, complete e veritiere su tutti gli aspetti del contratto che viene loro proposto, sia la possibilità di confrontare i prezzi delle offerte.

Oltre alle regole generali di trasparenza, di correttezza e di comportamento dei venditori e del loro personale, il Codice stabilisce:

  • l’obbligo da parte del venditore di indicare nel marchio, nella modulistica e in tutte le comunicazioni rivolte ai propri clienti, la tipologia di servizio offerto (in particolare, se maggior tutela o mercato libero o entrambi);
  • le informazioni e documenti da fornire al cliente in fase di promozione commerciale delle offerte di fornitura. In particolare il cliente deve essere informato sugli effetti del passaggio al mercato libero (se il cliente è in maggior tutela o nel servizio di tutela);
  • le informazioni preliminari da fornire al cliente in fase di conclusione del contratto, in conformità al Codice del consumo, la riconoscibilità del personale commerciale e le regole di comportamento;
  • la consegna della Nota Informativa e della Scheda di confrontabilità per consentire una comparazione tra offerte diverse e con il servizio di maggior tutela;
  • criteri di redazione del contratto di fornitura e il contenuto minimo del contratto;
  • i criteri di indicazione dei prezzi del servizio;
  • la consegna del contratto e il diritto di ripensamento, in conformità al Codice del consumo;
  • le modalità da seguire per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali;
  • l’obbligo di indicazione del mix energetico di fonti utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione.

Sì. Nel caso del mercato elettrico l’esercente che offre sia il servizio di maggior tutela sia il servizio di vendita nel mercato libero deve rispettare precisi obblighi nei confronti dei clienti. In indicare in tutta la modulistica e nelle comunicazioni rivolte al cliente il servizio o l’attività a cui i medesimi si riferiscono se:

  • svolgono in maniera integrata sia il servizio di maggior tutela sia all’attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero;
  • appartengono a gruppi societari nei quali è presente una società che svolge il servizio di maggior tutela e utilizzano nella comunicazione e nei rapporti con i clienti il marchio del gruppo in maniera predominante rispetto all’identificativo della singola società.

Prezzi e offerte

Energia Elettrica

Il costo del servizio di fornitura di elettricità è formato da quattro componenti principali:

  • spesa per la materia energia;
  • spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema;
  • totale imposte e IVA.

Sono gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale.

Comprende le voci relative all’acquisto dell’energia, al dispacciamento (il servizio che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica) e alla commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei clienti) più eventuali importi fatturati relativi alle componenti dei meccanismi perequativi dei costi di approvvigionamento.

Per i clienti serviti in maggior tutela, l’Autorità definisce e aggiorna ogni 3 mesi le condizioni economiche di riferimento, tenendo conto principalmente dell’andamento delle quotazioni internazionali degli idrocarburi (petrolio e gas).

Nel mercato libero i costi per la spesa per la materia energia sono stabiliti nel contratto di fornitura, ed è su questi costi che si gioca la concorrenza tra le imprese di vendita. Visita la sezione offerte del nostro sito Internet per trovare l’offerta più indicata per te.

Sono i costi sostenuti dal distributore per il trasporto dell’energia (a livello nazionale e locale) fino al contatore del cliente e per la lettura dei consumi.

Questa componente rappresenta in media il 15% della spesa totale lorda ed è coperta da tariffe stabilite dall’Autorità con criteri uniformi per l’intero territorio nazionale.

Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in: Quota fissa, Quota variabile e Quota potenza.

Sono gli importi fatturati per coprire i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, e che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico.

In particolare per:

  • messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale;
  • incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate;
  • copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario;
  • sostegno alla ricerca di sistema;
  • copertura del bonus elettrico (non viene pagato dai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale);
  • copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia;
  • integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica.

Riguarda le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

La bolletta riporta, oltre alla voce sintetica relativa al totale dovuto per imposte e accisa, un riquadro nel quale sono evidenziate:

  • per accisa l’ammontare dei kWh cui sono applicate le singole aliquote;
  • per l’IVA la base imponibile e la relativa aliquota applicata.

La voce di spesa indicata in bolletta come “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore” comprende una componente della tariffa di distribuzione, pagata da tutti i clienti, proporzionale al livello della potenza impegnata. Per i clienti domestici questa componente vale circa 22 euro/anno per ogni kW di potenza impegnata, al netto delle imposte.

Il valore della potenza impegnata influisce anche:

  • sul costo del contributo di allacciamento, che si paga in occasione della connessione alla rete o in caso di aumento della potenza impegnata;
  • per i clienti che non sono ancora passati al mercato libero, sul deposito cauzionale che può essere richiesto se il pagamento della bolletta non avviene con addebito automatico. Per i clienti del mercato libero, l’eventuale applicazione di un deposito cauzionale dipende da quanto previsto nei singoli contratti.

Sono i prezzi di riferimento fissati dall’Autorità e applicati ai clienti del servizio di maggior tutela.

È la parte del prezzo, espressa in euro/anno, che si paga per avere un punto di consegna attivo, anche in assenza di consumo e, nel caso dell’elettricità, qualunque sia la potenza impegnata.

Il prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere.

Sono prezzi differenziati a seconda dei diversi momenti in cui si consuma l’energia elettrica. I prezzi biorari sono applicati ai clienti serviti nella maggior tutela, già dotati di contatore elettronico teleletto, telegestito e abilitato alla registrazione dei consumi per fasce orarie.

I prezzi biorari sono:

  • più bassi dalle 19:00 alle 8:00 dei giorni feriali, il sabato, la domenica e negli altri giorni festivi (fasce F2 e F3);
  • più alti dalle 8:00 alle 19:00 dei giorni feriali (fascia F1).

Per consentire ai clienti di capire come sono distribuiti i propri consumi nelle diverse fasce, l’Autorità ha previsto che in bolletta, i venditori d’energia elettrica debbano comunicare a ogni cliente la ripartizione dei suoi consumi secondo i diversi momenti.

Nel mercato libero il cliente potrà avere prezzi biorari o monorari a seconda del contratto sottoscritto.

Sono contratti con i prezzi che variano automaticamente in base alle variazioni di un indice di riferimento.

In caso d’offerta a prezzo indicizzato, insieme con l’indicazione del prezzo o della componente indicizzata, deve essere evidenziata la frequenza delle possibili variazioni.

Se il meccanismo d’indicizzazione è diverso da quello adottato dall’Autorità, il venditore deve descrivere sinteticamente e indicare, sia nel contratto sia nella scheda di confrontabilità, quale è il meccanismo d’indicizzazione adottato, il prezzo massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi e il periodo in cui questo prezzo massimo è stato raggiunto.

Sono contratti (di mercato libero) in cui il prezzo della materia energia viene mantenuto fisso per un certo periodo di tempo, che varia da contratto a contratto (12, 24, 36 mesi…..)

Di solito le altre componenti (trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema) cambiano periodicamente secondo le variazioni stabilite dall’Autorità.

È bene comunque verificare sul proprio contratto, nella parte relativa alle condizioni economiche e nelle Schede di confrontabilità. Visita la sezione dedicata alle offerte di Italiangas; troverai vantaggiose offerte a prezzo fisso.

Gas

Il prezzo della fornitura di gas è costituito dalle seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia gas naturale (comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per l’acquisto della materia prima);
  • spesa per il trasporto e la gestione del contatore (comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali il gas naturale);
  • spesa per oneri di sistema (comprende gli importi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali).
  • imposte (Comprende le voci relative all’imposta di consumo, l’addizionale regionale e l’Imposta sul Valore Aggiunto – I.V.A.).

Sono i prezzi di riferimento fissati dall’Autorità e applicati ai clienti che scelgono le condizioni regolate (servizio di tutela).

Sono gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al cliente finale.

Comprende le componenti materia prima gas (Cmem), copertura rischi commerciali (CCR), commercializzazione (QVD), gradualità (GRAD), rinegoziazione contratti (Cpr).

Per i clienti serviti in regime di tutela, l’Autorità definisce e aggiorna ogni 3 mesi le condizioni economiche di riferimento.

Nel mercato libero i costi per la spesa per la materia gas naturale sono stabiliti nel contratto di fornitura.

Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali il gas naturale.

Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di distribuzione e misura e delle componenti tariffarie trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1).

Sono gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas.

Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico.

Riguarda le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

L’accisa si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni). L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge.

L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta.

Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.

Sono contratti (di mercato libero) in cui il prezzo della materia energia viene mantenuto fisso per un certo periodo di tempo, che varia da contratto a contratto (12, 24, 36 mesi…..)

Di solito le altre componenti (trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema) cambiano periodicamente secondo le variazioni stabilite dall’Autorità. È bene comunque verificare sul proprio contratto, nella parte relativa alle condizioni economiche e nelle Schede di confrontabilità.

Secondo quanto previsto dall’Unione europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore domestico e non domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione. Chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto “mercato libero”, dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando l’offerta che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo. Al cliente finale che non esercita questa scelta o che è impossibilitato a farlo,saranno applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità.

Dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, occorre stipulare un nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.

Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da uno a due mesi: la nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve essere comunicata dal nuovo venditore al momento della firma del contratto.

No. Cambiare venditore non costa, salvo gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

Offerte Placet

Sono offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela – PLACET,  che dal 1° gennaio 2018 tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero devono obbligatoriamente proporre a famiglie e piccole imprese con condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore, in accordo ad una struttura chiara e comprensibile.

Le offerte PLACET sono rivolte ai clienti finali di piccole dimensioni:

  • i clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione per l’energia elettrica;
  • i clienti finali domestici e i clienti altri usi o i condomini uso domestico con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. per il gas naturale

Le disposizioni delle offerte PLACET non si applicano:

  • ai clienti multisito, qualora almeno un punto non ricada nell’ambito di applicazione di cui sopra;
  • ai clienti sopraelencati, qualora titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

No. Le offerte PLACET devono essere formulate distintamente con riferimento al settore dell’energia elettrica e al settore del gas naturale: esse non possono riguardare, quindi, congiuntamente i due settori. Il cliente può, tuttavia, sottoscrivere due distinti contratti di offerta PLACET, uno di energia elettrica e uno di gas naturale, con il medesimo venditore.

Le condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET sono definite dall’Autorità e sono inderogabili, a differenza delle altre offerte di mercato libero, in cui tali condizioni sono proposte da ciascun venditore, pur nel rispetto della regolazione dell’Autorità.

L’Autorità ha definito le componenti del prezzo che vengono applicate nella stessa misura da parte di tutti i venditori, che riguardano le tariffe di rete, gli oneri e le imposte e, per l’energia elettrica, il dispacciamento.

I venditori sono invece liberi di definire i prezzi relativi alla materia prima, energia elettrica o gas naturale.

Ciascun venditore è tenuto a proporre due tipi di offerta PLACET:

  • una a prezzo fisso.
  • l’altra a prezzo variabile (indicizzato all’andamento dei mercati all’ingrosso).

In entrambi i casi, il prezzo dell’energia è articolato in una quota fissa, espressa in €/cliente/anno, e una quota energia, espressa in €/kWh o €/Smc (quindi proporzionale ai volumi consumati).

Le offerte PLACET dell’energia elettrica prevedono, in ogni mese, un prezzo indicizzato al PUN (Prezzo Unico Nazionale) espresso in €/kWh, così come determinato dal GME.

Il prezzo è differenziato per fasce orarie in presenza di un contatore telegestito. In particolare per i clienti domestici telegestiti il prezzo è differenziato nelle fasce orarie F1 e F23, per i clienti non domestici telegestiti il prezzo è differenziato nelle fasce orarie F1, F2 e F3. Per i clienti, domestici e non domestici che non hanno un contatore telegestito il prezzo è lo stesso in tutte le ore.

Le offerte PLACET di gas naturale prevedono un prezzo indicizzato al TTF, determinato in ogni trimestre come media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre in questione, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il medesimo trimestre.

L’Autorità pubblica sul proprio sito i valori del PUN mensile e le quotazioni forward trimestrali OTC del TTF.

No. Le offerte PLACET riguardano la sola fornitura di energia elettrica o di gas naturale, è pertanto vietato includervi la fornitura di servizi o di prodotti aggiuntivi.

Il contratto di fornitura ha durata indeterminata, fatta sempre salva la facoltà di recesso del cliente e del venditore ai sensi della regolazione vigente in materia. Le condizioni economiche sono rinnovate ogni 12 mesi.

Sì. Tutti i clienti finali, ad eccezione dei clienti domestici dell’energia elettrica o del gas naturale che attivano la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, sono tenuti a versare al venditore il deposito cauzionale il cui importo è fissato dall’Autorità. Non possono essere richieste forme di garanzia addizionali.

Portale Offerte

Il Portale Offerte è il sito pubblico dove clienti domestici, famiglie e piccole imprese possono confrontare e scegliere in modo semplice, chiaro e gratuito le offerte di elettricità e gas. Il Portale offerte mette a disposizione un motore di ricerca di semplice utilizzo e offre una serie di informazioni utili sui mercati dell’energia elettrica e del gas e sulle novità di legge previste.

Sul sito è possibile confrontare tra loro le offerte del mercato libero già presenti sul Trova Offerte (il precedente strumento di comparazione dell’Autorità) ad eccezione, per il momento, di quelle dual fuel (comunque visibili in forma semplificata) e una serie di offerte attualmente oggetto di approfondimento da parte dell’Autorità.

Il Portale Offerte è realizzato e gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’Autorità in attuazione della legge 124/2017 che ha previsto la fine dei servizi di tutela dal 1 luglio 2019. Tale scadenza è stata rinviata al 1° luglio 2020 dalla legge 108 di conversione del decreto legge n. 91/2018 (c.d. Milleproroghe). Da tale data i clienti e le piccole imprese che hanno ancora contratti di fornitura a prezzi e condizioni regolate dall’ARERA dovranno necessariamente scegliere fra le sole offerte sul mercato libero.

 

Bolletta e pagamenti

Prezzi e Consumi

Il costo del servizio di fornitura di elettricità e/o gas naturale è formato da quattro componenti principali:

  1. spesa per la materia energia;
  2. spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
  3. spesa per oneri di sistema;
  4. totale imposte e IVA.

Molti degli importi si pagano in relazione al consumo, ossia in Euro/kWh oppure Euro/Smc.

Bisogna ricordare anzitutto che mentre la bolletta è emessa dal venditore, l’attività di lettura dei contatori è svolta dal distributore, che invia i dati al venditore.

In bolletta possono essere pertanto presenti dati di consumi effettivi rilevati dal distributore al momento della lettura del contatore, dati effettivi comunicati dal cliente tramite autolettura e dati di consumo stimati.

I consumi sono fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. E’ in ogni caso previsto il divieto di fatturare consumi per periodi successivi alla data di emissione della fatturazione.

Bisogna ricordare anzitutto che mentre la bolletta è emessa dal venditore, l’attività di lettura dei contatori è svolta dal distributore, che invia i dati al venditore.

In bolletta possono essere pertanto presenti dati di consumi effettivi rilevati dal distributore al momento della lettura del contatore, dati effettivi comunicati dal cliente tramite autolettura e dati di consumo stimati.

I consumi sono fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. E’ in ogni caso previsto il divieto di fatturare consumi per periodi successivi alla data di emissione della fatturazione.

Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela o servizio di tutela), i consumi effettivi corrispondono a quelli rilevati al momento della lettura del contatore e comunicati al venditore, effettuata dal distributore, o dell’autolettura da parte del cliente.

Se si ha un contratto nel mercato libero le modalità di calcolo dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

I consumi effettivi devono essere corretti, nel caso di fornitura di gas naturale, qualora il contatore non sia provvisto di correttore dei volumi di gas, tramite l’applicazione del coefficiente “C”.

 

Indica che la bolletta contiene un ricalcolo di consumi, o corrispettivi, già fatturati in precedenti bollette.

I ricalcoli si possono verificare nel caso di:

  1. successiva disponibilità di dati di misura effettivi messi a disposizione dal distributore, comprese le autoletture, a seguito di precedenti bollette basate su letture stimate;
  2. modifica dei consumi già fatturati dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore;
  3. modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a specifiche sentenze del Giudice amministrativo.

Il ricalcolo, che può dar luogo ad un saldo a debito o a credito del cliente,  non annulla né sostituisce le bollette precedentemente emesse per i periodi oggetto della rettifica, salvo diversa indicazione dell’esercente.

Si dicono “stimati” i consumi che vengono attribuiti in mancanza di letture rilevate (o autoletture).

Nei casi di utilizzo di proprie stime, il venditore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall’impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale. Tali stime, inoltre, devono essere determinate riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

Se si ha un contratto nel mercato libero il venditore può determinare il dato di misura stimato utilizzando un criterio differente da quello sopra indicato. Tale stima deve comunque essere determinata riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

Il venditore è tenuto ad utilizzare nelle bollette periodiche i dati di misura dei consumi secondo questo ordine:

  1. dati di consumo effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione;
  2. autoletture comunicate dal cliente finale e validate dall’impresa di distribuzione;
  3. dati stimati (come messi a disposizione dall’impresa di distribuzione ovvero stimati dal venditore).

Se si ha un contratto nel mercato libero il venditore può stabilire un diverso ordine di priorità purché, almeno una volta ogni 12 mesi, emetta una fattura che contabilizzi consumi effettivi.

 

Bisogna ricordare anzitutto che nel caso in cui l’esercente fatturi – in aggiunta ai consumi effettivi – anche consumi stimati, quest’ultimi saranno conguagliati nella prima fattura utile che recepirà il dato di misura effettivo. Tuttavia, in una fattura che contiene consumi effettivi, non possono essere contabilizzati anche consumi stimati nei seguenti casi:

  1. se la periodicità di fatturazione è mensile;
  2. se il dato di misura finale del periodo è un’autolettura;
  3. in caso di mancato rispetto, anche isolato, della periodicità di fatturazione.

Se si ha un contratto nel mercato libero il venditore può derogare a quanto previsto dalle lettere a) e b), deve, invece, rispettare sempre il divieto di emissione di fatture miste nei casi di mancato rispetto della periodicità di fatturazione (lettera c)).

Invio e Pagamento

Le bollette periodiche di energia elettrica sono emesse con frequenza: bimestrale per i clienti domestici; mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW; bimestrale per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW.

Le bollette periodiche del gas naturale sono emesse con frequenza: mensile per i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per qualsiasi livello di consumo; per i punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, invece, quadrimestrale per i clienti con consumo inferiore a 500 Smc/anno; bimestrale per i clienti con consumo tra 500 e 1500 Smc/anno; bimestrale per i clienti con consumo tra 1500 e 5000 Smc/anno; mensile per i clienti con consumo uguale o superiore a 5000 Smc/anno.

Se si ha un contratto nel mercato libero il venditore può aumentare la frequenza della fatturazione dei propri clienti.

Ciascuna bolletta deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella bolletta stessa.

Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità la bolletta deve indicare la data d’emissione e quella di scadenza per il pagamento, che deve essere fissata dopo almeno 20 giorni dalla data di emissione. Se il pagamento viene effettuato entro la scadenza indicata e con le modalità previste dal venditore (ad esempio: bollettino postale, banca, sportelli cassa del venditore stesso ecc.), il cliente è libero dai suoi obblighi.

Eventuali ritardi, da parte di chi ha riscosso la bolletta, nella comunicazione dell’avvenuto pagamento all’esercente, non possono essere imputati al cliente, a cui quindi non può essere sospesa la fornitura né addebitati interessi di mora.

Se si ha un contratto nel mercato libero i termini di pagamento della bolletta sono indicati nel contratto di fornitura.

 

Sì, ma solo per i clienti con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di tutela); il venditore deve offrire almeno una modalità gratuita, a sua scelta, per il pagamento delle bollette in ciascuna provincia servita.

I clienti con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) possono chiedere di pagare la bolletta a rate quando: la bolletta che contiene un ricalcolo per consumi effettivi, supera del 150% l’addebito medio delle bollette su consumi stimati; la bolletta di conguaglio è pari o superiore a 75 €; a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso; la bolletta in questione supera i 50 Euro.

Nel mercato libero la possibilità di rateizzare e i casi in cui si può fare è prevista in contratto. Italiangas consente sempre la rateizzazione di fatture per importi superiori agli 80€, per le quali non sia stato mai emesso un sollecito di pagamento e non ci sia, per il cliente, presenza di altri piani di rientro aperti.

Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) la bolletta del cliente che si trova in una delle condizioni previste per ottenere la rateizzazione, deve contenere anche le informazioni riguardo le modalità richiederla. La rateizzazione deve essere richiesta al venditore entro i 10 giorni successivi alla scadenza di pagamento della bolletta. Se si presenta la richiesta in ritardo è facoltà del venditore concedere la rateizzazione, ma non è un diritto del cliente ottenerla. La rateizzazione non è obbligatoria per importi inferiori a 50 €. Se il cliente e il venditore non concordano una soluzione diversa, l’importo rateizzato è suddiviso in un numero di rate uguali, pari almeno al numero di bollette in acconto o stimate ricevute dopo l’ultima bolletta che conteneva un ricalcolo, e comunque un minimo due rate.

Nel mercato libero, quando la rateizzazione è prevista in contratto, sono stabilite anche le modalità con cui viene fatta. Nello specifico il cliente può: rivolgersi allo sportello di riferimento o alla sede locale più vicina, telefonare al Numero Verde 800.166.122, inserire la richiesta dall’area riservata del Portale on line oppure comodamente dallo smartphone tramite App Italiangas.

Fattura di Chiusura

Per fattura di chiusura si intende la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente al venditore.

La cessazione della fornitura può avvenire per: cambio venditore (switching), disattivazione del punto, voltura.

Il cliente deve ricevere la fattura di chiusura entro 6 settimane dalla data di cessazione della fornitura.

I venditori sono tenuti ad informare ciascun cliente, interessato dall’emissione della fattura di chiusura per cambio venditore o voltura, della possibilità di comunicare l’autolettura e delle modalità per effettuarla, esplicitando il periodo in cui può essere comunicata.

L’obbligo è previsto nel caso di contatore in cui il trattamento è monorario. Sono esclusi i punti per cui viene richiesta la disattivazione della fornitura e/o i punti dotati di contatori elettronici in funzione.

Errori e Rettifiche

Se un cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela), paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%. Se il cliente è un buon pagatore (cioè ha pagato le bollette entro la scadenza nell’ultimo biennio), per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale.

Se un cliente con un contratto nel mercato libero paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previste dal contratto.

Se il cliente non paga entro la scadenza indicata sulla bolletta, il venditore, per poter eventualmente sospendere la fornitura, deve costituirlo in mora, inviandogli, all’indirizzo corretto, una raccomandata (non è necessario l’avviso di ritorno) o una PEC che specifichi il termine ultimo di pagamento della bolletta non pagata. Deve essere indicata anche la data da cui il termine è calcolato, specificando se tale data sia quella di emissione della raccomandata o la data del suo invio. 

Il termine ultimo non può essere: Inferiore a 20 giorni solari, se è calcolato dall’emissione della raccomandata da parte del venditore (ossia quando il venditore non può documentare la data di invio); Inferiore a 15 giorni solari, se è calcolato dall’invio della raccomandata da parte del venditore; Inferiore a 10 giorni solari, se è calcolato dalla ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite pec.

La comunicazione inviata con raccomandata o PEC, inoltre, dovrà indicare: le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento (telefono, fax ecc.); il termine oltre il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura; l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile (se il cliente continua a non pagare, dopo 15 giorni di riduzione della potenza la fornitura verrà sospesa); i casi in cui il cliente ha diritto all’indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati; l’indicazione dell’eventuale futuro ricorso al sistema indennitario (Cmor, che consiste in un indennizzo applicato nella bolletta del nuovo venditore) nel caso in cui persista la morosità e il cliente cambi venditore.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il venditore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora.

 

La fornitura non può mai essere sospesa in presenza di clienti definiti come “non disalimentabili”. Per tutti gli altri clienti, invece, la fornitura non può essere sospesa: nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi; se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell’Autorità e non siano state rispettate alcune tempistiche minime definite dall’Autorità; se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest’ultimo ha appositamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora; se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall’impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali; se l’importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale

La fornitura non può mai essere sospesa, nemmeno per morosità, ai clienti, definiti “non disalimentabili” (per esempio i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita) e ad altri clienti per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall’impresa distributrice, non è stata prevista da parte della stessa impresa la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi.

Oltre ai clienti identificati ai sensi del piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico di cui alla Delibera CIPE n. 91 del 16 novembre 1979.

Per riattivare una fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell’avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora. Il venditore che riceve l’attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore la richiesta di riattivazione della fornitura. Se il venditore riceve dal cliente la documentazione dell’avvenuto pagamento dopo le ore 18:00 di un giorno feriale, l’invio al distributore può avvenire il giorno successivo.

Il distributore, quindi, deve procedere a riattivare la fornitura entro un giorno feriale (tutti i giorni tranne i festivi) dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore (un giorno lavorativo se il contatore è telegestito).

Se invece della disattivazione è stata effettuata una riduzione della potenza disponibile inferiore al 15%, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo.

 

Nel settore elettrico, i clienti con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela) devono pagare: un contributo fisso di 26,76 €. Il contributo è ridotto del 50% quando c’è un contatore telegestito; un contributo per oneri amministrativi di 23 € per la riduzione di potenza o per la sospensione della fornitura; un contributo fisso, per oneri amministrativi, di 23 € per il ripristino di potenza o per la riattivazione della fornitura. Se la sospensione della fornitura è preceduta dalla riduzione di potenza, il contributo fisso deve essere richiesto una sola volta. Nel mercato libero i clienti devono pagare: un contributo fisso, per oneri amministrativi, di 26,76 €. Il contributo è ridotto del 50% quando l’utenza è presente un contatore telegestito; un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

Nel gas, invece, in caso di sospensione della fornitura per morosità, il venditore può richiedere al cliente il pagamento del costo effettivamente sostenuto per la disattivazione e la riattivazione. Per riattivare la fornitura occorre pagare in base a un prezzario stabilito dalla concessione che regola il servizio di distribuzione e/o reso pubblico dal distributore.

 

In questi casi, relativi principalmente al settore del gas, il distributore comunica al venditore se è fattibile, tecnicamente ed economicamente, il c.d. “taglio della colonna”. Il cliente è avvisato con raccomandata di questa possibilità. Nella comunicazione devono essere riportati i costi che verranno addebitati al cliente per questa operazione e per l’eventuale ripristino della fornitura.

Viene considerato cliente “cattivo pagatore” chi non paga nel corso di 365 giorni di fornitura almeno 2 bollette anche non consecutive, purché: per almeno una di esse sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura; nessuna di esse contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di già accertato malfunzionamento del contatore; non sussistano crediti del cliente nei confronti del venditore per precedenti fatture non ancora liquidati dal venditore stesso; il venditore abbia provveduto nei tempi previsti a fornire una risposta motivata a una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o a un reclamo inerente corrispettivi non pagati.

 

Se i venditori non rispettano le regole, sono obbligati a corrispondere un indennizzo al cliente.

Morosità

Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto, se il contratto è a condizioni regolate o, se di mercato libero, se ciò è espressamente previsto.

 

I clienti che pagano le bollette con la domiciliazione bancaria o postale oppure con carta di credito sono esentati dal versamento del deposito. Il venditore deve restituire loro la somma eventualmente già versata come anticipo o garanzia.

Nel mercato libero, la possibilità di non pagare alcuna garanzia se ci si avvale della domiciliazione può essere offerta dal venditore, ma non è obbligatoria

L'area clienti

Registrazione

L’Area Clienti è lo strumento con il quale tutti i clienti Italiangas possono tenere monitorate e gestire le proprie forniture.

Registrarsi è semplicissimo! Per accedere visita il nostro sito www.italiangas.it e clicca su “Accesso Area Clienti” in alto a destra : da qui potrai effettuare la registrazione ed entrare nella tua Area Riservata. Ecco come fare in tre semplici passi:

1. Clicca su Registrati

2. Inserisci il tuo PIN Registrazione (lo trovi o nella WELCOME LETTER oppure sempre nel riquadro SERVIZI ON LINE contenuto nel PROSPETTO DELLE COMUNICAZIONI della tua fattura) e clicca su Avanti

3. Successivamente potrai inserire un nome utente e una password da te scelti.

Riceverai una mail con il riepilogo di tutti i dati. Mi raccomando, conservala con cura!

È attualmente disponibile, per gli amministratori di condominio, una nuova funzionalità che permette di gestire con un unico accesso tutte le forniture dei condomìni amministrati. Con un’unica operazione sarà possibile aggiungere e rimuovere il condominio interessato, aggiornare l’indirizzo di recapito bollette di tutti i condomìni, richiedere l’attivazione del servizio di bollette via mail, consultare le fatture e molto altro. Per la registrazione è necessario essere in possesso del “Codice Amministratore”.

Per richiedere il Codice Amministratore è sufficiente contattare il nostro Servizio Clienti e comunicare i dati dello Studio di amministrazione; le verrà creato subito un Accesso da Amministratore.

Accesso

Dalla tua Area Clienti puoi gestire tutte le forniture a te intestate: inserire le letture dei tuoi contatori e monitorare lo storico, scaricare il duplicato delle tue fatture, comprensive di dettaglio, verificare lo stato dei tuoi pagamenti, richiedere la domiciliazione bancaria e l’attivazione del servizio di bolletta via mail, modificare il recapito e richiedere piccole prestazioni (la modifica di potenza, la disattivazione delle tue forniture, la voltura di un nuovo contratto…) o richieste di assistenza su rateizzazioni, rettifiche fatture e altro.

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Per ogni fornitura avente dati fiscali differenti è necessario effettuare una registrazione con un’email diversa. Questi accorgimenti sono atti alla tutela della privacy e dei dati personali dei nostri clienti.

Servizi Online

Le forniture se sono associate allo stesso cliente saranno ugualmente visualizzabili dalla stessa schermata e selezionabili per qualsiasi richiesta tu voglia fare; per passare da un’utenza ad un’altra è sufficiente selezionare l’utenza interessatalo dal menù a tendina.

L’Area Clienti è allineata con i nostri sistemi, dunque sono necessari alcuni giorni perché il pagamento delle fatture venga registrato. Se persiste il disallineamento non esitare a inviarci una richiesta di Informazioni/Reclami.

FAQ

Energia Elettrica

Allacciamento

È l’operazione che consente di collegare l’impianto del cliente finale alla rete locale di distribuzione. Può essere realizzato con procedura semplificata o normale e richiedere lavori semplici o lavori complessi. Si parla di “energizzazione” o “attivazione” quando, invece, l’allacciamento è già completato e occorre solo far arrivare l’energia elettrica all’impianto del cliente finale, eventualmente posando per la prima volta  il contatore o riposizionandolo ove in precedenza rimosso.

Sono considerati lavori semplici la realizzazione, la modifica o la sostituzione a regola d’arte, su richiesta del cliente, dell’impianto di proprietà del distributore, eseguiti con un intervento limitato alla “presa”, cioè alla conduttura in bassa tensione che alimenta un singolo o più clienti finali.

Sono considerati lavori complessi la realizzazione, la modifica o la sostituzione a regola d’arte, su richiesta del cliente, dell’impianto di proprietà del distributore in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici, cioè tutti i casi in cui non sia sufficiente intervenire sulla “presa”, ma il distributore debba, ad esempio, modificare o realizzare parti di linea elettrica.

Se il cliente desidera effettuare l’allacciamento, ma non ha interesse a sottoscrivere un contratto di fornitura di energia, deve rivolgersi al distributore territorialmente competente. Se invece la richiesta è finalizzata alla successiva attivazione della fornitura, il cliente deve rivolgersi ad una società di vendita per stipulare il contratto di fornitura e presentare la richiesta di allacciamento e attivazione.

L’allacciamento viene realizzato dall’impresa di distribuzione territorialmente competente. Una volta ricevuta la richiesta, il distributore realizza l’allacciamento dopo l’avvenuta esecuzione di eventuali adempimenti a carico del cliente finale e l’ottenimento di eventuali atti autorizzativi (che devono essere sempre indicati nel preventivo).

 

La richiesta di allacciamento può essere presentata utilizzando i canali e con le modalità resi disponibili dal venditore prescelto o, nei casi previsti, dal distributore, tra cui, ad esempio: di persona agli sportelli fisici, ove presenti sul territorio; mediante richiesta telefonica al Servizio Clienti, inviando richiesta scritta a mezzo sito web, posta, fax o e-mail.

I dati da indicare sono almeno: il fabbisogno di potenza; la tensione di alimentazione (di solito, per le abitazioni, bassa tensione 230 Volt); l’indirizzo della fornitura.

Nel caso di richieste riguardanti una pluralità di punti di prelievo, è necessario inoltre fornire: documentazione progettuale dell’insediamento; numero dei punti di prelievo da allacciare; la tensione di alimentazione; il fabbisogno complessivo di potenza. Isita la sezione della modulistica e trova il modulo di allaccio o nuova connessione.

Quando la richiesta di allacciamento viene presentata al proprio venditore e lo stesso è in grado di poter comunicare i costi di esecuzione delle prestazioni contestualmente alla richiesta, se il cliente conferma di voler procedere, il venditore informa il cliente delle tempistiche in cui riceverà il preventivo e trasmette la richiesta al distributore. Il distributore deve mettere a disposizione il preventivo al venditore entro 15 giorni lavorativi e il venditore deve inviarlo al cliente che decide se accettarlo (con le modalità indicate nel preventivo stesso) o meno.

A questo punto, se si tratta di lavori semplici, il distributore deve realizzare l’allacciamento entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo. In caso di lavori complessi, deve realizzare l’allacciamento entro 50 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione.

I tempi previsti per la realizzazione dell’allacciamento e per l’attivazione della fornitura nel caso in cui il cliente debba eseguire dei lavori o ottenere  autorizzazioni poste a suo carico (ad esempio, quando sono necessarie autorizzazioni condominiali), decorrono dal momento in cui il cliente completa tali attività, purché siano state tutte indicate nel preventivo.

Il conteggio delle tempistiche, inoltre, viene sospeso per il tempo necessario al distributore per ottenere le autorizzazioni per poter eseguire il lavoro, tipicamente quelle che devono essere richieste ad Enti pubblici.

 

Il soggetto che installa ed effettua la manutenzione del contatore è il distributore.

Il cliente deve realizzare le opere murarie o i manufatti necessari per l’alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell’energia e del contatore, secondo le specifiche indicate nel preventivo.

Attivazione

È l’operazione necessaria per ottenere la fornitura di energia elettrica per far funzionare l’impianto elettrico del cliente finale. Si richiede al venditore e viene realizzata solo dopo l’allacciamento alla rete e la stipula di un contratto di fornitura.

L’attivazione della fornitura va richiesta alla società con la quale si intende stipulare il contratto di vendita di elettricità, secondo le modalità previste.

La richiesta di attivazione presentata al venditore deve essere da questi trasmessa al distributore, che deve attivare la fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Per contatori di tipo tradizionale la prestazione viene eseguita togliendo i sigilli al contatore stesso; per contatori di tipo elettronico, l’attivazione avviene generalmente in modo telematico senza necessità di intervento in loco.

 

I clienti con un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) devono pagare al venditore: un contributo fisso di 27,03 € per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore); un contributo fisso di 23 €; l’imposta di bollo (16,00 €) sul nuovo contratto come previsto dalla normativa fiscale.

I clienti che hanno scelto il mercato libero devono pagare al venditore: un contributo fisso di 27,03 € per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore); un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

L’esercente può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia, come indicato nei singoli contratti, e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell’imposta di bollo (16,00 €).

Subentro

Il subentro, a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente e con qualsiasi società di vendita in seguito alla cessazione del contratto da parte del precedente cliente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.

La richiesta di subentro va presentata alla società di vendita scelta, secondo le modalità previste dalla stessa. La società di vendita provvederà ad inviare la richiesta di attivazione al distributore territorialmente competente il quale provvede all’esecuzione della prestazione di attivazione entro 5 giorni lavorativi.

I clienti con un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) devono pagare alla società di vendita: un contributo fisso pari a 27,03 € a copertura di  oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore); un contributo fisso pari a 23 €; l’imposta di bollo sul nuovo contratto, pari a 16,00 €, come previsto dalla normativa fiscale in vigore.

I clienti che hanno scelto il mercato libero devono pagare alla società di vendita: un contributo fisso pari a 27,03 € a copertura di oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore); un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

L’esercente può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia, come indicato nei singoli contratti, e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell’imposta di bollo pari a 16,00 €.

Disattivazione

È l’operazione necessaria per cessare, attraverso la chiusura del relativo contatore, l’alimentazione materiale della fornitura di energia elettrica (anche con l’apposizione di sigilli o con la rimozione del contatore).

La disattivazione della fornitura va richiesta al proprio venditore, utilizzando  le modalità dalla stessa indicate. Si ricorda che, per sciogliere anche il contratto di fornitura è necessario inviare al venditore il recesso nel rispetto del termine di preavviso massimo dalla normativa sul recesso (un mese).

La richiesta di disattivazione deve essere trasmessa dal venditore al distributore che, a sua volta, deve provvedere alla disattivazione della fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

I clienti in maggior tutela pagano un contributo fisso di 23 €.

Nel mercato libero il contributo dipende dalle singole condizioni contrattuali.

Appuntamenti con il cliente

Se per realizzare l’allacciamento, per attivare la fornitura o per altre prestazioni è necessaria la presenza del cliente, bisogna che il distributore concordi un appuntamento con il cliente.

Se il cliente chiede di posticipare la data proposta dal distributore, la durata del posticipo è esclusa dal conteggio del tempo di esecuzione della prestazione.

Gas

Allacciamento

È l’operazione che consente di collegare l’impianto del cliente finale alla rete locale di distribuzione. L’attività può essere eseguita con lavori semplici o lavori complessi a seconda delle specifiche attività da realizzarsi a cura del distributore.

Si parla di “attivazione” quando, invece, l’allacciamento è già completato e occorre solo far arrivare il gas all’impianto del cliente finale, eventualmente posando per la prima volta il contatore o riposizionandolo ove in precedenza rimosso.

Sono considerati lavori semplici la realizzazione, la modifica o la sostituzione a regola d’arte, su richiesta del cliente, dell’impianto di proprietà del distributore, eseguite con un intervento limitato all’allacciamento in bassa pressione  ed eventualmente al contatore.

Sono considerati lavori complessi la realizzazione, la modifica o la sostituzione a regola d’arte, su richiesta del cliente, dell’impianto di proprietà del distributore in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici, cioè tutti i casi in cui il distributore debba intervenire, ad esempio, sulla condotta stradale.

 

Se il cliente desidera effettuare l’allacciamento ma non è interessato a sottoscrivere un contratto di fornitura di gas, deve rivolgersi al distributore territorialmente competente. Se invece la richiesta è finalizzata alla successiva attivazione della fornitura, il cliente finale deve rivolgersi ad un venditore per stipulare il contratto di fornitura e presentare la richiesta di allacciamento e attivazione.

L’allacciamento viene realizzato dal distributore territorialmente competente. Una volta ricevuta la richiesta, il distributore deve predisporre e comunicare al richiedente il preventivo per l’esecuzione dei lavori.

Il richiedente riceve il preventivo anche nel caso in cui il punto di riconsegna non sia ubicato su strade, vie, piazze o altro luogo di passaggio, dove già esistono le condotte. In tali casi il distributore può rispondere negativamente alla richiesta di allacciamento, motivando l’impossibilità di eseguire il lavoro.

L’accettazione del preventivo deve avvenire con le modalità indicate nel preventivo stesso. Avvenuta l’accettazione, i lavori vengono realizzati dopo l’avvenuta esecuzione di eventuali lavori a carico del cliente finale e l’ottenimento di eventuali atti autorizzativi (tipicamente, la predisposizione di manufatti per alloggiare il contatore o l’ottenimento di autorizzazioni da privati), che devono comunque essere indicati nel preventivo.

La richiesta di allacciamento può essere presentata utilizzando i canali e con le modalità resi disponibili dal venditore prescelto o, nei casi previsti, dal distributore, tra cui, ad esempio: di persona agli sportelli fisici, ove presenti sul territorio; mediante richiesta telefonica al Servizio Clienti, inviando richiesta scritta a mezzo sito web, posta, fax o e-mail.

I dati indispensabili per la richiesta di allacciamento sono almeno: ubicazione del (o dei) punto di riconsegna del gas; dati identificativi del cliente finale  (nome e cognome, codice fiscale ecc.); potenzialità totale prevista degli apparecchi da installare (è importante per la scelta del tipo di contatore); categoria d’uso del gas; per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno, e prelievo annuo previsto. In ogni caso ogni venditore prevedere una modulistica ad hoc.

Il distributore effettua, se necessario, un sopralluogo e invia al cliente, attraverso il venditore o direttamente, un preventivo specificando se l’allacciamento richiede lavori semplici oppure lavori complessi e il costo previsto.

Per i lavori semplici il distributore deve comunicare il preventivo al cliente, attraverso il venditore o direttamente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

In caso di lavori complessi, il distributore deve comunicare il preventivo al cliente, attraverso il venditore o direttamente, entro 30 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta.

No. Per ottenere l’attivazione della fornitura deve essere presentata (anche contestuamente alla richiesta di allacciamento) una apposita richiesta alla società di vendita. Inoltre, ai fini della pubblica incolumità, deve essere obbligatoriamente accertato che l’impianto interno, di proprietà del cliente finale, sia stato realizzato a regola d’arte. Il preventivo inviato al cliente finale, a seguito di richiesta di allacciamento, contiene le indicazioni necessarie per la presentazione della richiesta.

Il contatore viene installato dal distributore territorialmente competente. La scelta dell’ubicazione avviene secondo le modalità previste in accordo con l’ente locale che ha rilasciato la concessione e nel rispetto delle normative tecniche riguardanti la sicurezza degli impianti a gas.

Attivazione

È l’operazione che consente al cliente finale di prelevare gas dalla rete di distribuzione, per usarlo nel proprio impianto.

Il cliente finale che realizza un nuovo impianto, affida  i lavori (per esempio l’installazione della caldaia o dei fornelli) a un installatore in possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge oppure, in alternativa, in possesso di una visura camerale che attesti gli stessi requisiti. L’installatore ha quindi l’obbligo di certificare  la corretta progettazione, esecuzione e verifica dell’impianto di utenza, nel rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità.

Il cliente farà poi la richiesta di attivazione al venditore con cui ha stipulato il contratto di fornitura; il venditore è tenuto a trasmettere la richiesta al distributore.

In occasione della richiesta di attivazione della fornitura, la società di vendita consegna al cliente finale:

  • l’allegato G/40 contente le informazioni esplicative della procedura di richiesta di attivazione della fornitura,
  • l’allegato H/40 (conferma della richiesta di attivazione della fornitura già compilato nella sezione di propria competenza) che dovrà essere completato e firmato dal cliente,
  • l’allegato I/40 (attestazione di corretta esecuzione dell’impianto) già compilato nella sezione di propria competenza, che dovrà essere compilato e firmato dall’installatore che ha realizzato l’impianto.

La documentazione sopra indicata e tutti gli allegati previsti devono essere trasmessi dal cliente al distributore territorialmente competente, al recapito indicato sulla stessa, entro e non oltre i 120 giorni solari successivi alla data di richiesta di attivazione della fornitura presentata al venditore, pena l’annullamento della richiesta e la necessità di presentarne una nuova.

Se la documentazione è completa e correttamente compilata in ogni sua parte e l’accertamento ha esito positivo, il distributore attiva la fornitura nei tempi previsti.

Se la documentazione non è completa, il distributore avvisa il cliente, indicandogli che cosa manca; il cliente dovrà inviare i documenti mancanti entro i successivi 30 giorni lavorativi; in mancanza il distributore non potrà procedere all’attivazione della fornitura e annullerà la richiesta. Se il distributore riscontra delle non conformità alle leggi e norme tecniche vigenti, informa il venditore ed  il cliente che l’accertamento ha avuto esito negativo. Il cliente dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione, dopo aver eliminato le non conformità riscontrate e poter quindi ripresentare tutta la documentazione completa e conforme.

Una procedura simile si applica per gli impianti non nuovi ma modificati (ossia che hanno subito operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria) o trasformati (ossia precedentemente alimentati con altro tipo di gas), anch’essi soggetti ad accertamento documentale.

La fornitura viene attivata dal distributore locale entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta inviata dal venditore per conto del cliente finale.

Per una nuova fornitura, una volta che l’allacciamento alla rete di distribuzione è già stato realizzato, il distributore deve verificare la documentazione tecnica relativa all’impianto interno del cliente finale, per accertare se l’impianto è stato installato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza (cosiddetto accertamento documentale). Se l’esito dell’accertamento è positivo, il distributore deve attivare la fornitura entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la documentazione richiesta completa e correttamente compilata; se la documentazione pervenuta non è completa, il distributore invita il cliente ad integrare la documentazione entro i successivi 30 giorni lavorativi, pena l’annullamento della richiesta.

Indipendentemente dal fatto che l’esito dell’accertamento sia positivo o negativo, il costo dell’accertamento documentale viene addebitato dal venditore nella prima fattura utile. L’importo è variabile in funzione della portata termica complessiva dell’impianto. Per utenti domestici (impianti con portata termica complessiva fino a 35 kW) l’importo è pari a 47 euro.

La prestazione di attivazione ha un costo, a favore del distributore, pari a 30 € se il contatore è fino alla classe G6, a 45 € per contatori più grandi. Tale costo si somma a quello dell’accertamento documentale, ove previsto.

Subentro

Il subentro, a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente e con qualsiasi società di vendita in seguito alla cessazione del contratto da parte del precedente cliente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.

La richiesta è equiparata a una richiesta di attivazione e va presentata, secondo le modalità previste, alla società di vendita che la trasmette al distributore.

Se l’impianto del cliente è stato nel frattempo modificato (ha subito operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria) o trasformato (in precedenza alimentato con altro tipo di gas), al cliente finale verrà richiesta, dalla società di vendita, la documentazione che serve al distributore per verificarne i requisiti di sicurezza.

Il distributore territorialmente competente deve attivare la fornitura entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta di subentro da parte della società di vendita.

L’impresa di distribuzione competente per territorio.

La prestazione di attivazione ha un costo, addebitato dal distributore territorialmente competente, pari a 30 € se il contatore è fino alla classe G6 e a 45 € per contatori superiori alla classe G6.

Disattivazione

È l’operazione necessaria per cessare, attraverso la chiusura del relativo contatore, l’alimentazione materiale della fornitura di energia elettrica (anche con l’apposizione di sigilli o con la rimozione del contatore).

La disattivazione della fornitura va richiesta dal cliente al proprio venditore, secondo le modalità dallo stesso indicate. Si ricorda che, per sciogliere anche il contratto di fornitura, è necessario inviare al venditore il recesso nel rispetto del termine di preavviso massimo previsto dalla normativa sul recesso (un mese).

La richiesta di disattivazione deve essere trasmessa dal venditore al distributore che, a sua volta, deve provvedere alla disattivazione della fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

La prestazione di disattivazione su richiesta del cliente ha un costo, a favore del distributore, pari a 30 € se il contatore è fino alla classe G6, a 45 € per contatori più grandi. Nel mercato libero potrebbero esservi altri oneri aggiuntivi.

Se la fornitura è stata sospesa a seguito di un intervento nel corso del quale si è scoperta una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità (per esempio una fuga di gas), per ottenere la riattivazione il cliente deve presentare richiesta al distributore insieme con l’attestazione dell’esecuzione di messa a norma dell’impianto.

La fornitura deve essere riattivata entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento dell’attestazione d’avvenuta messa a norma dell’impianto da parte del venditore.

La fornitura può essere sospesa anche senza morosità e senza preavviso per:

  1. accertata appropriazione fraudolenta (furto) di gas (per il servizio di tutela);
  2. manomissione e rottura dei sigilli del contatore (per il servizio di tutela);
  3. uso degli impianti non conforme al contratto di vendita (per il servizio di tutela);
  4. garantire la pubblica incolumità rispetto a dispersioni di gas.

Appuntamenti col cliente

Se per realizzare l’allacciamento, per attivare la fornitura o per effettuare altre prestazioni è necessaria la presenza del cliente, il distributore dovrà concordare con lui un appuntamento.

Se il cliente chiede di posticipare la data proposta dal distributore, la durata del posticipo è esclusa dal calcolo del tempo di esecuzione della prestazione.

Informazioni Generali

Voltura

E’ la variazione della titolarità di una fornitura da un cliente ad un altro con il medesimo venditore con il quale è possibile negoziare anche nuove condizioni contrattuali, senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas.

In base alla normativa, il venditore rifiuta la voltura qualora il cliente non dimostri anche tramite autocertificazione, di avere “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare” (ad esempio, il contratto di locazione, l’atto di acquisto, ecc). 

Nell’ambito del mercato libero, invece, il venditore può rifiutare richieste di voltura per motivi diversi; il rifiuto deve essere comunicato al cliente richiedente entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 

Il venditore che ha rifiutato la voltura può, assolti gli obblighi di verifica dei titoli di attestanti proprietà, possesso o detenzione, recedere dal contratto di fornitura già in essere al momento della presentazione della richiesta di voltura. In questo caso, se il nuovo cliente finale non stipula un contratto con un altro venditore, sulla fornitura viene attivato il servizio di maggior tutela (se cliente domestico o non domestico BT/piccola impresa) o di salvaguardia.

La richiesta di voltura va presentata al venditore che sta già erogando il servizio, secondo le modalità previste dal venditore stesso. In base alla legge, il cliente che richiede la voltura deve dimostrare, anche tramite autocertificazione, di avere “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare”.

Il venditore, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa di tutti i dati e le informazioni necessarie, deve comunicare al cliente finale richiedente, l’accettazione della voltura ed effettuare tutte le altre comunicazioni perché l’attivazione contrattuale possa essere registrata, ivi inclusa la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto. Se tutto è regolare, per la registrazione della voltura occorrono almeno 2 giorni lavorativi dalla comunicazione del venditore. Quindi il tempo tecnico minimo è pari a 4 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

Il cliente che intende effettuare la voltura  e che non conosce le informazioni relative al fornitore del cliente precedente, può rivolgersi allo Sportello per il Consumatore di Energia; lo Sportello fornisce le informazioni utili entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa e correttamente inviata.

Nulla, il venditore gli invierà una comunicazione in cui lo informa della cessazione. Inoltre la rilevazione della lettura di voltura avviene a cura del distributore che, se non riesce ad accedere al contatore, farà una stima, utilizzando i dati storici che ha a disposizione.

Il distributore provvede a rilevare il dato di misura alla data di attivazione contrattuale e la mette a disposizione entro 5 giorni lavorativi dall’attivazione della fornitura. Se il dato viene raccolto in una data diversa, la lettura sarà comunque ricondotta alla data di attivazione, in base al profilo di prelievo associato al punto. Se il distributore non ha potuto rilevare il dato, valida l’autolettura acquisita dal cliente richiedente riconducendo il dato alla data di attivazione, sempre in base al profilo di prelievo del punto.  In tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato deve essere stimato e validato dal distributore.

I clienti che hanno un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) devono pagare al venditore: un contributo fisso di 27,03 € per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore); un contributo fisso di 23 €; l’imposta di bollo (16,00 €) sul nuovo contratto come previsto dalla normativa fiscale.

I clienti che hanno scelto il mercato libero devono pagare al venditore: un contributo fisso di 27,03 € per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore); un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

L’esercente può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia, come indicato nei singoli contratti e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell’imposta di bollo (16,00 €).

Qualora un cliente intenda acquisire la titolarità di una fornitura inserita nel servizio di ultima istanza (che viene attivato dal distributore territorialmente competente in determinate situazioni in cui un cliente finale si trovi senza fornitore, pur restando connesso alla rete e potendo perciò continuare a prelevare gas), il Fornitore di Ultima Istanza non può rifiutare la richiesta di voltura, a meno che il richiedente non soddisfi i requisiti per beneficiare del servizio oppure la nuova fornitura ecceda i limiti entro i quali il FUI si è impegnato a garantire la fornitura.

Qualora la fornitura di cui si intende chiedere la voltura sia erogata nell’ambito del servizio di default (che viene attivato per garantire il bilanciamento della rete di distribuzione  nei casi in cui un cliente non ha titolo per effettuare prelievi), il nuovo cliente non può richiedere la voltura all’esercente il servizio di default né attivare un contratto con un nuovo venditore nel mercato libero, fintanto che il relativo punto non sia fisicamente disalimentato. Successivamente, il cliente potrà richiedere l’attivazione alla società di vendita con la quale ha stipulato il contratto di fornitura, che è tenuta a trasmettere la richiesta al distributore.

In linea generale no, perché i debiti del precedente cliente sono riferiti ad un contratto diverso cui il nuovo cliente è totalmente estraneo. Il venditore ha la facoltà di richiedere una dichiarazione di estraneità al debito. E’ bene in ogni caso, nel mercato libero, analizzare le singole condizioni generali di contratto.

Potenza impegnata e altre variazioni

E’ il livello di potenza, espresso in kilowatt (kW), reso disponibile dal proprio venditore, per il quale è stato pagato il contributo di allacciamento.

E’ definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo e del numero di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Per la maggior parte delle abitazioni, la potenza impegnata è di 3 kW.

Per i clienti con potenza impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile, cioè la potenza massima che può essere effettivamente prelevata senza che lo “scatto” automatico del limitatore interrompa l’erogazione di energia, corrisponde alla potenza impegnata aumentata almeno del 10%.

Per variare la potenza disponibile occorre presentare una richiesta al proprio venditore, che farà da tramite verso il distributore per quanto riguarda sia la formulazione del preventivo sia la conferma della richiesta di variazione da parte del cliente, se questi accetta il preventivo.

Se la variazione riguarda una fornitura con potenza disponibile entro i 6 kW, il venditore informa direttamente il cliente, all’atto della richiesta, circa i costi e il tempo massimo di esecuzione della prestazione (cosiddetto preventivo rapido). Se il cliente conferma di voler procedere, il venditore trasmette la richiesta al distributore, il quale esegue la prestazione entro il tempo massimo previsto.

Se non è possibile ricorrere al preventivo rapido, il venditore trasmette la richiesta al distributore; entro i successivi 15 giorni lavorativi il distributore formula un preventivo al venditore, che lo trasmette al cliente. Se il cliente accetta il preventivo, seguendo le modalità indicate nel preventivo stesso, il distributore esegue la prestazione entro i tempi indicati nel preventivo stesso.

Per le richieste di aumento della potenza, il distributore addebita al venditore:

  1. un contributo in quota fissa, che per le utenze in bassa tensione è pari a 26,48 euro; per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2019 questo contributo non è dovuto;
  2. un contributo per ogni kW di potenza aggiuntiva richiesta, che per le utenze in bassa tensione è pari a 69,57 euro per ogni kW aggiuntivo. Per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2019 questo valore è ridotto a 55 euro se il nuovo livello di potenza disponibile non è superiore a 6 kW, e non è dovuto se l’aumento viene richiesto dopo una diminuzione della potenza, per ripristinare il livello di potenza precedente.

Per le richieste di diminuzione della potenza, il distributore addebita al venditore il solo contributo in quota fissa; anche in questo caso per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2019 questo contributo non è dovuto.

Per i clienti del mercato libero, il costo delle variazioni della potenza dipende da quanto previsto nei singoli contratti, fatto salvo che il distributore addebita comunque al venditore il contributo in quota fissa e quello per la potenza aggiuntiva richiesta, secondo le regole sopra indicate.

I clienti con un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) devono pagare al proprio venditore, oltre ai contributi addebitati dal distributore secondo le regole sopra indicate, anche un contributo fisso di 23 euro; la variazione della potenza comporta anche un adeguamento del deposito cauzionale ove applicato, in quanto quest’ultimo si determina in proporzione ai kW di potenza impegnata.

Per tutti i clienti, nelle bollette successive alla variazione, la quota potenza della tariffa per il trasporto e la gestione del contatore verrà applicata in base al nuovo livello di potenza.

Si, il cliente può richiedere al proprio venditore sia un aumento sia una riduzione della potenza impegnata, a seconda delle proprie effettive esigenze.

I livelli di potenza impegnata che il cliente può scegliere, per valori compresi entro i 30 kW, sono: 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30.

L’impresa distributrice può comunque rendere disponibili ulteriori livelli di potenza.

Per consentire ai clienti di compiere una scelta informata sulla potenza impegnata ottimale, ogni bolletta indica il livello massimo di potenza prelevata per ogni mese compreso nel periodo di fatturazione; inoltre, almeno una volta l’anno, la bolletta indica il dettaglio dei livelli massimi di potenza prelevata per ciascuno degli ultimi 12 mesi.

Quando è necessario intervenire esclusivamente sul contatore, Il distributore deve aumentare la potenza entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto, tramite il venditore, la richiesta del cliente (le tempistiche sono le stesse della richiesta di attivazione della fornitura).

In caso sia necessario effettuare lavori semplici o complessi (ossia l’intervento non è limitato al contatore), il cliente riceverà tramite il proprio venditore un preventivo, che il distributore è tenuto a mettere a disposizione entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto, tramite il venditore stesso, la richiesta del cliente.

Per ogni altra modifica del contratto di fornitura, la richiesta va presentata al venditore, il quale provvedere alla stessa se rientra nella sua competenza (ad esempio cambio indirizzo di recapito delle bollette o delle comunicazioni) o ne informa il distributore, per consentirgli di allineare le sue banche dati, nei tempi previsti per le singole variazioni. I tempi decorrono dalla data di effetto della variazione o dal momento in cui il venditore ne viene a conoscenza.

Se i clienti già alimentati in bassa tensione vogliono passare alla media tensione devono pagare tre componenti forfetarie:

  1. una quota potenza relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta di 55,38 per ogni kW in più messo a disposizione;
  2. una quota fissa di 436,79 €;
  3. un contributo fisso per oneri amministrativi pari a 26,48 €.

Il contratto

Informazioni

Chiunque contatti un cliente per proporre un nuovo contratto deve sempre:

farsi chiaramente identificare, specificando che è un agente di vendita e l’impresa di vendita per cui opera e i recapiti per ogni eventuale contatto con l’impresa: in particolare deve essere indicato l’indirizzo e il numero di telefono del venditore;

  • prima di richiedere qualsiasi documento o dato della fornitura e, in particolare, le bollette, informare il cliente che il contatto ha lo scopo di proporre una nuova offerta commerciale;
  • indicare la durata e la validità dell’offerta, le condizioni limitative della stessa e le modalità di adesione;
  • fornire informazioni dettagliate sul contratto proposto, in particolare riguardo a il prezzo del servizio e alle sue possibili variazioni nel tempo; le eventuali altre spese e garanzie a carico del cliente; la durata del contratto; la modalità di conteggio dei consumi; le scadenze entro le quali dovrà essere pagato il servizio; le conseguenze dell’eventuale ritardo nel pagamento, i tempi e le procedure per l’eventuale esercizio del diritto di ripensamento (clienti domestici) e della facoltà di recesso;
  • fornire informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori;
  • indicare i livelli specifici e generali di qualità commerciali relativi alle prestazioni ai quali il venditore deve attenersi e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
  • consegnare al cliente una Nota informativa e la Scheda di confrontabilità della spesa;
  • specificare i tempi tecnici necessari per l’effettiva sostituzione del precedente venditore, compresi gli eventuali adempimenti a carico del cliente per ottenere l’allaccio e i relativi costi;
  • se il cliente non è sul mercato libero, informarlo degli effetti del passaggio al mercato libero.

Se il contatto avviene fuori dai locali commerciali dell’esercente, le informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o altro mezzo durevole (ad esempio, un CD rom, una e-mail, un link a un sito internet accessibile con password).

È una scheda tramite la quale è possibile calcolare la spesa che un cliente medio, con determinati consumi, sosterrebbe dato il prezzo in vigore al momento dell’offerta rispetto a quella che lo stesso cliente sosterrebbe se aderisse alle condizioni regolate dall’Autorità.

La scheda contiene, tra l’altro:

  • un riquadro (“Stima della spesa annua escluse le imposte”) che mette a confronto la spesa stimata di un cliente-tipo che aderisce all’offerta e quella dello stesso cliente se invece usufruisse di un servizio secondo le condizioni economiche di riferimento stabilite dall’Autorità, con indicazione in euro e in percentuale del risparmio o della maggiore spesa rispetto alle condizioni di maggior tutela per l’elettricità o del servizio di tutela per il gas;
  • un riquadro (“Altri oneri/servizi accessori”) descrive gli  eventuali ulteriori oneri previsti dal contratto diversi dalla prestazione di fornitura di energia elettrica o di gas;
  • un riquadro (“Modalità d’indicizzazione/variazione”) che spiega se il prezzo offerto potrà cambiare nel tempo, ogni quanto potrà essere aggiornato e in che modo verrà calcolata la variazione;
  • un riquadro (“Descrizione dello sconto e/o del bonus”) che chiarisce come sono applicati gli eventuali sconti e/o bonus previsti dall’offerta e fornisce indicazioni su quanto lo sconto incide, in media, sul prezzo complessivo al netto delle imposte;
  • un riquadro (“Altri dettagli sull’offerta” o “Altri dettagli sull’offerta congiunta”) che riporta altri dettagli sull’offerta quali, ad esempio, ulteriori premi, vantaggi, benefici, specificandone i criteri e le modalità di applicazione.

Al momento della conclusione del contratto, o comunque entro 10 giorni, se essa è avvenuta via telefono o e-mail, il venditore deve consegnare al cliente:

  1. una copia integrale del contratto, scritta in caratteri di stampa leggibili e utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile (non specialistico);
  2. una Nota informativa predisposta dall’Autorità che riassuma gli obblighi d’informazione previsti dal Codice di condotta commerciale e spieghi al cliente che cosa deve verificare prima di aderire a un nuovo contratto;
  3. una Scheda di confrontabilità della spesa per il confronto dei prezzi predisposta secondo lo schema definito dall’Autorità.

Se il venditore contatta il cliente per telefono deve fornire le seguenti informazioni:

  1. l’identità dell’esercente la vendita e un suo recapito;
  2. la durata, validità e condizioni limitative dell’offerta;
  3. le modalità per ottenere in forma scritta tali informazioni e la scheda di confrontabilità;
  4. la durata e validità del contratto, diritto di ripensamento e recesso;
  5. gli effetti del passaggio al mercato libero;
  6. la gestione reclami  e diritti dei consumatori;
  7. le modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione;
  8. viii.la periodicità della fatturazione;
  9. i tempi e modalità di pagamento e conseguenze del mancato pagamento;
  10. le condizioni economiche di fornitura del servizio e garanzie richieste.

Sì, se il contratto è stipulato fuori dai locali commerciali (tipicamente a casa del cliente) la copia integrale del contratto firmato deve essere fornita al cliente come documento cartaceo o su un supporto durevole (ad esempio, salvata su una chiavetta usb o tramite un link con password). Se il contratto è concluso con mezzi di comunicazione a distanza, il venditore deve fornire al cliente una copia del contratto in forma cartacea o, se il cliente è d’accordo, su un supporto durevole (ad esempio, salvata su una chiavetta usb o tramite un link con password).

Condizioni Contrattuali

Sono le condizioni definite dall’Autorità, applicate ai clienti che non scelgono il mercato libero.

Le condizioni contrattuali regolate possono essere richieste dai clienti domestici e non domestici serviti in bassa tensione, qualificabili come piccole imprese (meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) che:

  1. non vogliono scegliere un venditore nel mercato libero;
  2. sono serviti da un venditore nel mercato libero ma vogliono tornare a usufruire del servizio di maggior tutela;
  3. hanno scelto un contratto nel mercato libero ma rimangono senza venditore, per esempio a causa del fallimento dell’impresa di vendita.

 

Il contratto a condizioni regolate riguarda:

  1. le modalità di utilizzo delle letture del contatore;
  2. il calcolo dei consumi;
  3. la fatturazione dei consumi;
  4. il pagamento delle bollette;
  5. la morosità del cliente e la sospensione della fornitura;
  6. la ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore;
  7. la rateizzazione dei pagamenti;
  8. il deposito cauzionale;
  9. l’applicazione di interessi di mora e le modalità e le procedure di reclamo.

Sono le condizioni che il venditore propone quando il cliente sceglie un’offerta di mercato libero. In tutti i contratti, qualunque sia il loro contenuto, devono essere comunque presenti alcune clausole essenziali che riguardano aspetti del servizio particolarmente importanti per il cliente.

 

Le clausole essenziali che l’Autorità ha reso obbligatorie per qualsiasi contratto sono relative a:

  1. l’identità e l’indirizzo del venditore e del cliente, oltre che l’indirizzo della fornitura;
  2. l’indicazione del servizio che sarà fornito dal venditore;
  3. la data d’inizio del servizio, la durata del contratto e le modalità di rinnovo;
  4. il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente;
  5. le garanzie richieste al cliente, per esempio il deposito cauzionale o la domiciliazione del pagamento delle bollette;
  6. le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore;
  7. le modalità di fatturazione e quelle di pagamento del servizio, specificando:
  8. viii.il criterio adottato per la stima dei consumi se è prevista l’emissione di fatture basate sulla stima;
  9. le modalità e i termini per il pagamento delle bollette;
  10. le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo;
  11. gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
  12. le modalità da seguire per presentare richieste d’informazioni e reclami e, se sono previste, le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura competente;
  13. xiii.solo per l’energia elettrica, il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e gli obblighi che ne conseguono per il venditore e per il cliente.
  1. competente;
  2. solo per l’energia elettrica, il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e gli obblighi che ne conseguono per il venditore e per il cliente.

Che cosa sono e come sono regolate le offerte congiunte di energia elettrica e gas?

  1. Sono contratti che danno la possibilità di ottenere la fornitura congiunta di elettricità e gas dallo stesso venditore. Anche per loro valgono le regole a tutela del cliente su trasparenza, scelta del contratto, cambio di venditore, diritto di ripensamento. Nel contratto devono essere specificati pure le conseguenze e i vincoli previsti in caso d’estinzione di uno solo dei due contratti.
  1. Nei contratti predisposti dalle imprese sul mercato libero, può essere prevista la possibilità di modificare alcune clausole, espressamente indicate e per giustificati motivi, su iniziativa del venditore. In questi casi il cliente deve riceverne comunicazione mediante apposita informativa diversa dalla bolletta con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di applicazione. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del cliente finale, della comunicazione di variazione (si presume ricevuta dopo 10 giorni dall’invio).

     

  1. Il cliente può non aderire alle modifiche proposte e, pertanto, disdire il contratto senza dover pagare nulla.

Garanzie

Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto, se il contratto è a condizioni regolate o, se di mercato libero, se ciò è espressamente previsto.

I clienti che pagano le bollette con la domiciliazione bancaria o postale oppure con carta di credito sono esentati dal versamento del deposito. Il venditore deve restituire loro la somma eventualmente già versata come anticipo o garanzia.

Nel mercato libero, la possibilità di non pagare alcuna garanzia se ci si avvale della domiciliazione può essere offerta dal venditore, ma non è obbligatoria

Recesso

Si chiama diritto di recesso la possibilità che ha il cliente finale di chiudere il contratto di fornitura in essere per cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto oppure per interrompere la fornitura. Il cliente può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, purché nel rispetto di un termine di preavviso. Il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura.

Occorre stipulare un nuovo contratto in sostituzione di quello precedente, con il nuovo fornitore.  Quando viene concluso il nuovo contratto di fornitura con venditore entrante, il cliente finale conferisce a quest’ultimo una procura a recedere per suo conto e in suo nome dal contratto con il vecchio venditore (uscente). La procura deve essere conferita con le stesse modalità di conclusione del contratto con il nuovo venditore e su supporto durevole, sicuro e idoneo a non essere modificato.

Sarà, quindi, il venditore entrante ad inviare per conto del cliente finale la dichiarazione di recesso al venditore uscente.

Il termine di preavviso per il recesso è di 3 settimane: il recesso va comunicato al venditore uscente entro il giorno 10 del mese antecedente la data del cambio venditore.

Ad esempio, se il cambio venditore è previsto per il giorno 1 febbraio, il recesso deve essere comunicato entro il giorno 10 gennaio.

Per i clienti domestici, il recesso al vecchio venditore sarà comunicato solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento dal nuovo contratto.

 

La fornitura non viene interrotta perchè il venditore entrante si occupa di garantire il trasporto e la consegna dell’elettricità o ddel gas fino al contatore del cliente.

Il distributore territorialmente competente effettua un tentativo di lettura del contatore nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al passaggio effettivo con la società di vendita prescelta. Il distributore può utilizzare l’autolettura del cliente se comunicata nello stesso periodo.

Il venditore uscente utilizza tale lettura per l’emissione dell’ultima bolletta e il venditore entrante utilizza la stessa lettura come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.

 

Il cliente finale che intende recedere perchè vuole che cessi la fornitura, deve farlo direttamente in forma scritta con  preavviso non superiore ad un mese. Il recesso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del venditore.

 

No, il recesso non ha costi. Eventuali costi sono connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto con il venditore entrante (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

 

Sì, se il contratto lo prevede. Il venditore deve però comunicare la propria decisione per iscritto e con un preavviso di almeno 6 mesi; tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del cliente finale. Il recesso può essere esercitato soltanto in relazione ad un contratto concluso nel mercato libero

Contatore

Letture e Consumi

Energia elettrica -> In caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie, il distributore deve compiere un tentativo di lettura una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti domestici); almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Si tratta di un tentativo, e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni non sempre c’è qualcuno in casa quando arriva il letturista

In caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie, il distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d’ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore.

Gas -> Il distributore è il soggetto che installa il contatore, ne effettua la manutenzione e svolge l’attività di lettura. Il distributore deve compiere un tentativo di lettura: almeno una volta l’anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; almeno 2 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; almeno 3 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Si parla di tentativo e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni non sempre il cliente è presente e può far accedere il letturista inviato dal distributore. Anche se il contatore non è in casa può essere necessario che una persona apra un portone o un eventuale cancello per far accedere il letturista nel locale o luogo dove il contatore stesso è collocato.

Se il cliente è assente, il distributore lascia un avviso in cui informa di essere passato senza successo e invita il cliente a contattare il suo venditore di gas per comunicare l’autolettura.

Il distributore è anche tenuto a raccogliere l’autolettura che il cliente assente ha eventualmente lasciato sulla porta di casa (cosiddetto “post-it”).

Se il distributore non è riuscito a rilevare la lettura e non ha trovato o ricevuto nemmeno l’autolettura del cliente, farà una stima utilizzando tutte le letture o autoletture precedenti che ha a disposizione e il profilo di prelievo standard (ossia la curva di andamento dei consumi in base alle stagioni e alla tipologia di cliente).

La lettura effettiva, l’autolettura raccolta dal distributore o la stima calcolata dal distributore viene inviata al venditore, che la utilizzerà per la fatturazione in base a quanto previsto dalla regolazione (se il cliente è nel servizio di tutela) o dal contratto (se il cliente è nel mercato libero)

Attraverso il Portale Consumi, sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Autorità, tutti i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali con modalità semplice, sicura e gratuita.

Il venditore, per tutti i punti del settore elettrico trattati monorari, ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell’autolettura comunicata dal cliente all’interno di una finestra temporale indicata in fattura.

Il venditore, per tutti i punti del settore gas con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell’autolettura comunicata dal cliente all’interno di una finestra temporale indicata in fattura.

Come posso conoscere i miei consumi storici?

Attraverso il Portale Consumi, sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Autorità, tutti i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali con modalità semplice, sicura e gratuita.

Guasti e Verifiche

Il cliente che nutre dei dubbi in merito al corretto funzionamento del contatore,  può richiedere una verifica del contatore al suo venditore, secondo le modalità previste dallo stesso. Il venditore informa il cliente dei costi che eventualmente dovrà sostenere e, una volta ricevuta conferma dal cliente della volontà di procedere, trasmette la richiesta al distributore.

La verifica del funzionamento del contatore viene effettuata dal distributore: gli accertamenti vengono svolti secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

La verifica, in caso di contatore gas, può avvenire, previo appuntamento con il cliente: nel luogo dove è installato il contatore contatore (ad es. presso l’abitazione del cliente); presso un laboratorio qualificato. In questo caso il distributore rimuove il contatore e lo sostituisce.

Se da un controllo svolto dal distributore, oppure in seguito a richiesta di verifica del contatore da parte del cliente, vengano accertati errori superiori ai limiti ammissibili dalla normativa  vigente, il distributore deve ricostruire i consumi registrati erroneamente:

  • se è possibile stabilire con certezza il momento del guasto, si prende come periodo di riferimento quello compreso tra il momento del guasto del contatore e il momento in cui il distributore provvede a sostituire oppure a riparare il contatore;
  • se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto del contatore, il periodo di riferimento per ricostruire i consumi può essere al massimo di un anno prima del giorno in cui è stata effettuata la verifica del contatore.

 

Per il periodo di ricostruzione individuato con queste modalità, il distributore ricostruisce i consumi tenendo conto della percentuale di errore riscontrata. Qualora il tipo di guasto non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto. L’importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione e la documentazione giustificativa, le modalità di determinazione del momento del guasto, le stime dettagliate e la metodologia di stima utilizzata, devono essere comunicate al cliente non più tardi di due mesi dalla verifica (salvo documentabili ragioni tecniche).

Per contestare i risultati della ricostruzione dei consumi, il cliente ha 30 giorni di tempo dal momento in cui ne riceve la comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione

Se la verifica del contatore porta all’accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, o di guasto o rottura che non consente la determinazione dell’errore, il distributore:

  • Ricostruisce i consumi registrati erroneamente;
  • Entro 15 giorni lavorativi dall’invio del resoconto della verifica, trasmette al venditore l’informativa relativa alla metodologia  di ricostruzione utilizzata;
  • Non addebita alcun costo per la prestazione.

 

Se la verifica del contatore porta all’accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, il distributore addebita al venditore (che a sua volta addebita al cliente):

  • Un importo non superiore a 5 euro nei casi in cui il  bollo metrico del contatore sia scaduto o il contatore non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa;
  • L’importo previsto dal prezzario pubblicato sul proprio sito internet in tutti gli altri casi.

Se il momento del guasto è determinabile con certezza, la ricostruzione dei consumi deve prendere in considerazione il periodo compreso tra il momento del guasto e la data della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio specializzato.

Se il momento del guasto non è determinabile, il periodo di ricostruzione sarà compreso tra il momento della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio qualificato e l’ultima lettura validata e non contestata dall’utente.

In ogni caso non potrà essere superiore ai 5 anni solari precedenti.

Il calcolo dei consumi viene comunque effettuato in base a criteri  definiti dalla normativa vigente che tengono conto della percentuale di errore riscontrato, del consumo storico del cliente, dei profili di prelievo o di altri elementi giustificativi del consumo, a seconda del tipo di guasto.

Quando la verifica non consente di determinare l’errore del misuratore (anche per il tipo di guasto, ad esempio se il contatore è fermo), il distributore deve coinvolgere il cliente nell’individuazione del volume di ricalcolo dei consumi, tenendo conto di eventuali elementi documentali presentati dal cliente, anche tramite il proprio venditore, attestanti i consumi di energia elettrica e acqua, che dimostrino variazioni del proprio profilo di prelievo nel periodo oggetto di ricostruzione.

Spostamento e Sostituzione

Lo spostamento del contatore va richiesto al venditore che trasmetterà la domanda al distributore entro 2 giorni lavorativi. In mancanza di un contratto di fornitura attivo, la richiesta può essere inoltrata direttamente al distributore.

Una volta ricevuta da parte del cliente la richiesta di spostamento del contatore, il venditore la trasmette al distributore.

Il distributore trasmette al venditore il preventivo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per connessioni ordinarie , entro 10 giorni lavorativi per quelle temporanee. Il venditore deve a sua volta trasmettere il preventivo al cliente. Qualora il cliente decida di accettare il preventivo, lo comunica al distributore nelle modalità indicate dallo stesso (ad es. paga il contributo indicato nel preventivo stesso, oppure restituisce copia del preventivo firmata per accettazione).

Una volta ricevuta l’accettazione, il distributore: se sono sufficienti lavori semplici, deve spostare il contatore entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo se la connessione è ordinaria; se sono necessari lavori complessi, deve spostare il contatore entro 50 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo.

Se il contatore va spostato entro un raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione, il cliente deve pagare a favore del distributore una quota fissa di 199,20€. Negli altri casi è previsto, a carico del richiedente, l’addebito della spesa relativa all’intervento(cioè in base alle voci di costo effettive). Il cliente riceverà un preventivo da parte del venditore contenente le informazioni, fornite dal distributore, riguardanti i lavori da eseguire, il dettaglio dei costi, i tempi previsti.

Il distributore può sostituire il contatore, per eseguirne la verifica, a seguito di chiamate per guasti elettrici o se il contatore è vetusto secondo le norme tecniche vigenti. I distributori di energia elettrica che hanno ottenuto l’approvazione dall’Autorità stanno inoltre seguendo piani di sostituzione programmata dei misuratori di prima generazione con i nuovi misuratori elettronici di seconda generazione (2G).

Nei casi di sostituzione programmata dei misuratori di prima generazione con i nuovi misuratori elettronici di seconda generazione (2G) il distributore che ha ottenuto l’approvazione: comunica, tramite specifiche affissioni, la data e l’orario prevista dell’intervento; in caso di indisponibilità del cliente rilascia uno specifico avviso di mancata sostituzione con l’invito a fissare un appuntamento per l’intervento; garantisce la rilevazione della lettura di sostituzione registrandola, tra le altre, nel verbale di rimozione (o anche “Rapporto di sostituzione”) messo a disposizione al cliente.