In conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 1 maggio 2023 e successivi, con deliberazione 216/2023/R/com, l’Autorità ha adottato tempestivamente un primo provvedimento d’urgenza a sostegno delle utenze e forniture site nei Comuni colpiti, prevedendo con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del servizio idrico integrato (di seguito: SII) nonché del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani una serie di agevolazioni volte a supportare la popolazione in difficoltà.
Con successiva deliberazione 267/2023 ha meglio definito i parametri dei provvedimenti adottati, di cui si riportano i punti salienti.
1) Sospensione dei termini di pagamento
La sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com si applica automaticamente alle utenze attive, alla data del 1° maggio 2023, nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, fatti salvi i pagamenti già effettuati.
Il cliente ovvero l’utente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.
Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com è pari a 4 mesi a decorrere dalla data del 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023.
2) Morosità
Per i beneficiari della sospensione non si applica, nel periodo di sospensione (01 maggio – 31 agosto 2023), la disciplina relativa alle sospensioni per morosità disposta dall’Autorità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1 maggio 2023.
Tali disposizioni valgono anche in caso di diminuzione potenza ai sensi del TIMOE.
Nei casi di morosità verificatasi precedentemente alla data dei sopracitati eventi alluvionali ovvero del 1° maggio 2023, le discipline della morosità di cui al TIMOE, al TIMG e al REMSI trovano nuovamente applicazione dopo il termine della sospensione dei pagamenti.
3) Modalità pagamento fatture e avviso di pagamento sospesi
Le fatture o avvisi di pagamento sospesi sono rateizzati secondo:
- è automaticamente effettuata senza il pagamento di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale
- il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
- con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ovvero alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento ordinariamente applicata all’utente ovvero al cliente finale;
- in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);
- per un periodo pari a 12 (dodici) mesi decorrente dalla data della comunicazione.
È possibile aumentare la periodicità di fatturazione in accordo con il cliente
Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il tempo minimo necessario per soddisfare la condizione che la rata non possa risultare inferiore a 20 (venti) euro.
È fatta salva la facoltà per l’utente ovvero per il cliente finale, di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.
La rateizzazione non si attiva qualora l’importo sia inferiore a 50€.
4) Termine del periodo di sospensione
Al termine del periodo di sospensione, e comunque entro due mesi dal termine della medesima sospensione, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero gli esercenti l’attività di vendita, relativamente alle fatture ovvero agli avvisi di pagamento oggetto di sospensione, comunicano al cliente/utente, le seguenti informazioni:
- gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
- il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;
- la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita.
- Comunicazione diverso indirizzo
I titolari delle utenze, ovvero delle forniture, di cui al comma 3.1, quindi rientranti nelle zone alluvionate, possono comunicare a Italiangas l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento nonché comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario, ovvero all’utenza originaria, utilizzando i seguenti canali:
- Chiamare il numero verde 800 166 122 oppure da numero cellulare 0875 872049; scrivere una mail ai seguenti indirizzi: servizioclienti@italiangas.it oppure assistenza@italiangas.it; rivolgersi al punto Italiangas più vicino; oppure direttamente dalla loro Area Riservata del Portale Italiangas oppure dell’APP selezionando la funzione “Modifica indirizzo corrispondenza”.