Delibera 565/2023: agevolazioni a favore dei territori dell'Emilia Romagna

Delibera 565/2023: agevolazioni a favore dei territori dell’Emilia-Romagna a seguito degli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023

Per le utenze situate nei Comuni individuati con il D.L. 61/2023 e il cui immobile risulti compromesso nella sua integrità funzionale, sono riconosciute delle agevolazioni sulle fatture emesse o da emettere per i consumi dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Al fine di poter accedere al meccanismo di agevolazione:

  • I soggetti sono tenuti a inviare una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad un immobile la cui integrità funzionale risulti compromessa a seguito degli eventi alluvionali
  • La dichiarazione sarà poi inviata alla società di vendita, la quale provvede all’inoltro delle istanze ricevute all’impresa distributrice, a mezzo PEC
  • L’impresa distributrice provvede a verificare che il punto fosse attivo alla data di manifestazione degli eventi del 1° maggio 2023
  • Entro 15 giorni dalla trasmissione delle istanze da parte del venditore, il distributore comunica l’esito delle verifiche al venditore a mezzo PEC
  • Il distributore mette a disposizione degli esercenti la vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo/riconsegna che accedono al piano di agevolazione.

 

Entro il 31 marzo 2024 gli esercenti la vendita dovranno emettere la fattura di conguaglio che contabilizza gli importi sospesi fino al 31 agosto 2023 (o 31/10/2023 nel caso in cui si sia provveduto a inviare la richiesta di proroga delle sospensioni al termine dei pagamenti, ai sensi della delibera 390/2023). Deve inoltre contabilizzare i consumi relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2023, comprensivi delle eventuali agevolazioni spettanti.

Nel caso in cui sia già stata emessa la fattura per gli importi sospesi e nei confronti dei soggetti che presentino successivamente istanza per usufruire delle agevolazioni:

  • Si sospendono i termini di pagamento delle rate non scadute, al fine di consentire ai clienti e agli utenti finali di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all’emissione di una nuova fattura di conguaglio contabilizzanti, oltre ai pagamenti sospesi, quelli relativi ai consumi ovvero ai servizi fruiti di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, comprensivi delle agevolazioni spettanti;
  • Si rateizzano gli importi dovuti e non ancora pagati su un numero di rate corrispondente a quelle non ancora scadute.

 

Nel caso in cui, invece, l’istanza di accesso alle agevolazioni pervenisse successivamente al completo pagamento del piano di rateizzazione, oppure qualora il numero di rate non fosse sufficiente a garantire il riconoscimento delle agevolazioni spettanti, allora gli importi relativi alle agevolazioni saranno riconosciute nell’ambito della fatturazione ordinaria.

In ogni fattura in cui sono applicate le agevolazioni si dovrà informare il cliente:

  • Di essere titolare delle agevolazioni;
  • Della scadenza alle agevolazioni.

 

Dovrà inoltre essere data evidenza dell’applicazione dell’agevolazione all’interno del dettaglio della spesa, in corrispondenza della componente tariffaria così azzerata.

Entro il 30 gennaio 2024 l’impresa distributrice provvede a fatturare all’esercente la vendita i conguagli relativi ai servizi erogati successivamente al 1° maggio 2023 oggetto di agevolazioni e già fatturati al medesimo esercente.

Ammontare delle agevolazioni

Sia per le utenze gas che le utenze elettriche: le attivazioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale.

Le agevolazioni sono inoltre differenziate a seconda del tipo di fornitura e di utenza.

  • per la fornitura di Energia Elettrica:
    • per le utenze domestiche non si applicano:
      1. le componenti σ1 σ2 σ3, relativi alla tariffa TD per la remunerazione dei servizi dell’attività di misura elettrica;
      2. le componenti tariffarie A e UC per la copertura agli oneri generali afferenti al sistema elettrico e alle ulteriori componenti.
    • per le utenze non domestiche non si applicano:
      1. la componente tariffaria TRAS, a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione;
      2. le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione;
      3. le componenti tariffarie MIS, a copertura dei costi delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura;
      4. le componenti tariffarie A e UC, per la copertura agli oneri generali afferenti al sistema elettrico e alle ulteriori componenti.
    • per la fornitura di Gas Naturale:
      • per le utenze domestiche non si applicano:
        1. le componenti t1 e t3, relativi alla tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura;
        2. le componenti RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR.
      • per le utenze non domestiche non si applicano:
        1. le componenti t1 e t3, relativi alla tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura;
        2. le componenti GS, RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR.
      • per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, le agevolazioni si distinguono per i soggetti:
        • connessi a reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna: non si applicano le componenti ot1 e ot3 e τ1(mis) relativi ai servizi di distribuzione e misura;
        • connessi a reti canalizzate in affidamento dagli enti locali che servano meno di 300 punti di riconsegna: si riconosce una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari al 40% della spesa mensile per utente ante imposte.
      • per la fornitura di gas naturale alle utenze allacciate direttamente alla rete regionale di trasporto- con esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica per l’anno termico 2022-2023: il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nei punti di uscita, CPu, è applicato per il solo periodo di efficacia del conferimento.