fornitori ultima istanza (fui)

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato, con la Delibera n. 301/2019/R/gas, l’erogazione del servizio di ultima istanza (FUI) con la finalità di garantire la continuità del servizio di vendita del gas naturale per alcune tipologie di clienti finali prive, anche temporaneamente, di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

L’individuazione delle società di vendita gas che erogano il servizio FUI per il periodo 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021 è avvenuta mediante una procedura ad evidenza pubblica organizzata dalla società Acquirente Unico S.p.A. (AU) che ha approvato e pubblicato sul proprio sito Internet gli esiti della procedura organizzata secondo le disposizioni dell’ARERA, indicando, per ciascuna delle nove aree geografiche di prelievo definite da ARERA, la graduatoria con i nominativi dei venditori individuati come FUI.

Le società di vendita classificate risultano Hera Comm s.r.l. e Enel Energia S.p.A. La pubblicazione della classifica è ad ulteriore garanzia dei clienti finali poiché, in caso di raggiungimento del quantitativo annuo di gas offerto in sede di gara da parte della prima società di vendita, potrà essere attivato il venditore nella posizione successiva della graduatoria cioè la società di vendita seconda in graduatoria.

Per conoscere la classifica ed il relativo quantitativo di gas messo a disposizione dal FUI, può consultare il pdf allegato.

I FUI sono responsabili delle forniture di ultima istanza a partire dal 1° ottobre dell’anno di individuazione e cessano le loro funzioni al 30 settembre dell’anno successivo all’individuazione e forniscono i clienti finali alle condizioni economiche e secondo le modalità previste dall’ARERA.

Con particolare riguardo alle condizioni economiche definite dall’ARERA per il servizio, i FUI responsabili applicano:

  1. le condizioni economiche previste dall’ARERA per i clienti aventi diritto al servizio di tutela, per il primo periodo di erogazione del servizio, fissato pari a 6 (sei) mesi;
  2. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro β offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell’aggiudicazione del servizio, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio.

 

Con particolare riguardo alle forniture relative a clienti finali esercenti l’attività di servizio pubblico, oltre alle citate condizioni economiche, l’ARERA ha previsto l’applicazione fin dal primo giorno di fornitura del corrispettivo INAUI pari a 0,6000 euro/GJ.

Il FUI entrante, entro 15 giorni dal subentro della fornitura, è tenuto a darne comunicazione al cliente finale.

Dopo il subentro del FUI è comunque garantita la facoltà al cliente finale di concludere un contratto di fornitura nel mercato libero secondo le modalità previste dalla Deliberazione 138/04 e dal Codice di Rete Tipo per la Distribuzione gas o dal Codice di Rete di Trasporto.

Nell’ambito dell’erogazione del servizio di ultima istanza il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale e di tutela del consumatore adottata dall’Autorità.

Per una visione integrale dei testi delle delibere e successive modifiche ed integrazioni, citate nella presente informativa, è possibile consultare direttamente il sito dell’ARERA www.arera.it