Il Mercato dell’Energia
Il Mercato dell’Energia
Indice
Il Mercato Libero
Secondo quanto previsto dall’Unione europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore domestico e non domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione. Chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto “mercato libero”, dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando l’offerta che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo. Al cliente finale che non esercita questa scelta o che è impossibilitato a farlo,saranno applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità.
Dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, occorre stipulare un nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.
Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da uno a due mesi: la nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve essere comunicata dal nuovo venditore al momento della firma del contratto.
No. Cambiare venditore non costa, salvo gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).
Le Condizioni Regolate dall'Autorità
E’ la fornitura di energia elettrica, con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità, per i clienti che ne hanno diritto e che non scelgono un nuovo contratto nel mercato libero.
Il Servizio di Maggior Tutela si applica alle utenze domestiche, alle utenze per usi diversi dall’abitazione o per illuminazione pubblica (ossia piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro).
Sì, alla Maggior Tutela possono attualmente tornare anche i clienti che hanno già sottoscritto un’offerta nel mercato libero. Inoltre possono tornare anche i clienti che rimangono senza venditore (ad esempio in seguito al fallimento dell’impresa di vendita).
No. Per l’eventuale procedura di rientro dal mercato libero al Servizio di Maggior Tutela non è previsto alcun costo, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).
Regole di Trasparenza e Correttezza
La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas per i clienti domestici ha comportato l’introduzione di nuove forme di tutela del consumatore – soprattutto per quanto riguarda informazione e trasparenza delle offerte commerciali, prezzi, bollette – che sono andate ad aggiungersi a quelle già previste sulla qualità commerciale e sulla continuità del servizio. Si tratta di un insieme di norme volte a mettere il cliente in condizioni di poter scegliere in modo conveniente e consapevole tra le diverse offerte in concorrenza tra loro.
A tutela dei consumatori, l’Autorità ha emanato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale che le società venditrici sono tenute a rispettare. Il Codice contiene le regole comportamentali di correttezza e trasparenza che i venditori devono applicare per la promozione delle offerte, la conclusione o la modifica del contratto, in modo da garantire ai clienti sia le informazioni necessarie, complete e veritiere su tutti gli aspetti del contratto che viene loro proposto, sia la possibilità di confrontare i prezzi delle offerte.
Oltre alle regole generali di trasparenza, di correttezza e di comportamento dei venditori e del loro personale, il Codice stabilisce:
- l’obbligo da parte del venditore di indicare nel marchio, nella modulistica e in tutte le comunicazioni rivolte ai propri clienti, la tipologia di servizio offerto (in particolare, se maggior tutela o mercato libero o entrambi);
- le informazioni e documenti da fornire al cliente in fase di promozione commerciale delle offerte di fornitura. In particolare il cliente deve essere informato sugli effetti del passaggio al mercato libero (se il cliente è in maggior tutela o nel servizio di tutela);
- le informazioni preliminari da fornire al cliente in fase di conclusione del contratto, in conformità al Codice del consumo, la riconoscibilità del personale commerciale e le regole di comportamento;
- la consegna della Nota Informativa e della Scheda di confrontabilità per consentire una comparazione tra offerte diverse e con il servizio di maggior tutela;
- criteri di redazione del contratto di fornitura e il contenuto minimo del contratto;
- i criteri di indicazione dei prezzi del servizio;
- la consegna del contratto e il diritto di ripensamento, in conformità al Codice del consumo;
- le modalità da seguire per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali;
- l’obbligo di indicazione del mix energetico di fonti utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione.
Sì. Nel caso del mercato elettrico l’esercente che offre sia il servizio di maggior tutela sia il servizio di vendita nel mercato libero deve rispettare precisi obblighi nei confronti dei clienti. In indicare in tutta la modulistica e nelle comunicazioni rivolte al cliente il servizio o l’attività a cui i medesimi si riferiscono se:
- svolgono in maniera integrata sia il servizio di maggior tutela sia all’attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero;
- appartengono a gruppi societari nei quali è presente una società che svolge il servizio di maggior tutela e utilizzano nella comunicazione e nei rapporti con i clienti il marchio del gruppo in maniera predominante rispetto all’identificativo della singola società.